Dr. Emanuel Croce Amministrazione Immobili Revisore Condominiale

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Laurea di Dottore in Economia e Commercio, Revisore Condominiale ed Esperto della Contabilità Condominiale; Formazione di aggiornamento periodico obbligatorio, attraverso convegni e seminari organizzati da UNAI, secondo DM 140/14 e Art. 71 bis d.a.c.c.

Ripartizione spesa computo metrico in condominio

Nell'ambito di lavori sulle parti comuni dell'edificio, qual è la modalità di ripartizione della spesa afferente il compenso per il computo metrico realizzato da un tecnico?

Al riguardo, prima d'ogni cosa, è necessario comprendere che cosa debba intendersi per computo metrico.

È bene tenere a mente che nel gergo tecnico si è soliti fare riferimento al computo metrico estimativo.

Computo metrico estimativo

Secondo quella che è l'accezione comunemente accolta, tale documento è definito come “il procedimento analitico di stima del costo di costruzione di un opera edilizia o infrastrutturale”.

Esso si sostanzia nella “somma degli importi risultanti dal prodotto delle quantità di ogni lavorazione per il rispettivo prezzo unitario e si opera attraverso l'analisi dettagliata di quantità e qualità di tutte le lavorazioni (somma di più fattori produttivi) richieste per la produzione” (Fonte: Prof. Raffaella Lioce A.A. 2005-06, https://goo.gl/I4zioy).

Affidare l'incarico per la redazione di un computo metrico estimativo, dunque, vuol dire affidare chiedere ad un tecnico di individuare i lavori da effettuare e i costi indicativi degli stessi.

Il computo metrico estimativo può essere richiesto indicando già di per sé gli interventi che si vogliono eseguire, oppure per individuare gli interventi e i relativi costi.

Criteri di ripartizione delle spese in condominio

Ai sensi dell'art. 1123, primo comma, c.c. sono ripartite in ragione dei millesimi di proprietà le spese necessarie:

a) per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio;

b) per la prestazione dei servizi nell'interesse comune;

c) per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.

Il secondo e terzo comma del medesimo articolo, così come l'art. 1124-1125-1126 c.c. individuano criteri differenti in ragione del particolare utilizzo/utilità che si trae dalle cose oggetto d'intervento.

In ogni caso i condòmini con decisione unanime (ossia con il consenso di tutti i partecipanti al condominio) possono decidere di ripartire la spesa una tantum, oppure individuando un criterio da applicarsi per un determinato tempo o sine die, in maniera differente rispetto a quanto indicato dalla legge.

La legge, è evidente, non da molte specifiche indicazioni in relazione alla varietà delle spese che possono/debbono essere affrontate con riferimento alla gestione/conservazione delle parti comuni, né le generali indicazioni in essa contenute sono parse, ai più, sufficienti ad evitare incertezze e contenziosi in ambito condominiale.

Ripartizione compenso per computo metrico

È questo, quindi, il contesto nel quale ci si muove: la legge non specifica quale criterio debba essere utilizzato per ripartire il costo del compenso del computo metrico, ma in questo caso poco è il male.

A che cosa serve il computo metrico?

A valutare i costi per l'installazione di un ascensore laddove prima non c'era? Si tratta di un'innovazione ed il costo del computo metrico, essendo ad essa correlato, deve essere suddiviso tra tutti i condòmini interessati sulla base dei millesimi di proprietà.

Il computo metrico è relativo ad opere di manutenzione del lastrico solare in uso esclusivo (art. 1126 c.c.)?

Allora la spesa dovrà essere ripartita ponendo a capo dell'usuario esclusivo un terzo della spesa, mentre i restanti due terzi graveranno sui condòmini proprietari delle unità immobiliari cui il lastrico funge da copertura, secondo i millesimi di proprietà.

 

Fonte:  www.condominioweb.com